Agevolazioni Iva 4% per le auto - marzo 2016
Agevolazioni Iva al 4% per le auto.
Ultimo aggiornamento marzo 2016.
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto
di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- all’acquisto contestuale di optional
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti
dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione
degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità
e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente
dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per
le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi
dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone,
a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se
specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti
di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti
dalla data di acquisto).
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio,
solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché
destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal
PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle
Entrate n. 19/E del 2012). Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef,
anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione
per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con
le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia
di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso”
effettuata dal PRA.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto,
va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni
(22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse
(4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità
legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro
su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Gli obblighi dell’impresa L’impresa
che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta
di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero
della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi
della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione,
la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente
competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla
data della vendita o dell’importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per
l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto
di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga
la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà
del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della
locazione finanziaria. In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società
di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo
di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, per l’applicazione
dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di
leasing:
- il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi,
più avanti, l’apposito paragrafo)
- esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione
sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo). La società
di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate
i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
- il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può
avvalersi nuovamente dell’agevolazione
- il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità
del veicolo. Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa
di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta
alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).
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