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Veicoli incentivati
L'incentivo è previsto unicamente per l'acquisto di veicoli NUOVI (non devono essere mai stati immatricolati, nemmeno all'estero, e, quindi, non possono essere "chilometri zero") con emissioni di anidride carbonica fino a 120 g/km aventi le seguenti alimentazioni:
- Elettrica
- Ibrida
- Gpl (esclusiva o bifuel)
- Metano (esclusiva o bifuel)

Attenzione: sono esclusi dal contributo i veicoli "trasformati" a gas, cioè quelli non omologati dal Costruttore per la doppia alimentazione

Tipologie di veicoli acquistabili
Sono "incentivati" molti tipi di veicoli, non solo le auto:
- Automobili
- veicoli commerciali leggeri
- ciclomotori e motocicli a due e tre ruote
- quadricicli.

I contributi previsti
il contributo cresce al diminuire delle emissioni ma ha un limite sulla base della seguente tabella.
- veicoli con emissioni di CO2 fino a 50 g/km: 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 5 mila euro;
- veicoli con emissioni di CO2 fino a 95 g/km: 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 4 mila euro;
- veicoli con emissioni di CO2 fino a 120 g/km: 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 2 mila euro.

Chi ne ha diritto
I privati possono accedere al contributo per l'acquisto di veicoli a uso proprio nei limiti dei 4,5 milioni di euro destinati a tutte le tipologie di acquirenti, ma solo se il veicolo ha emissioni di CO2 fino a 95 g/km. In questo caso non è obbligatoria alcuna rottamazione. Il resto dei fondi è destinato esclusivamente alle imprese o a veicoli destinati all'uso di terzi a condizione di rottamare un veicolo immatricolato da almeno dieci anni. Ecco, nel dettaglio, come sono stati ripartiti i 40 milioni di euro in base alla tipologia di acquirente e al livello di emissioni:
1. 3,5 milioni per l'acquisto di veicoli pubblici o privati, destinati all'uso di terzi (l'uso di terzi comprende la locazione senza conducente, il servizio di noleggio con conducente e servizio taxi, il servizio di linea per trasporto di persone, il servizio di trasporto di cose per conto terzi, il servizio di linea per trasporto di cose, il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi) o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa con emissioni di CO2 fino a 50 g/km;
2. 7 milioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa che producono emissioni di CO2 fino a 95 g/km;
3. 1,5 milioni per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 fino a 50 g/km;
4. 3 milioni per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 comprese tra 51 e 95 g/km;
5. 25 milioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa che producono emissioni di CO2 fino a 120 g/km.
Attenzione: nei casi previsti ai punti 1, 2 e 5 è necessario rottamare un veicolo che abbia le seguenti caratteristiche:
1. medesima categoria del veicolo acquistato;
2. immatricolato da almeno dieci anni alla data di acquisto del veicolo nuovo;
3. intestato da almeno dodici mesi alla data di acquisto del veicolo nuovo allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato da almeno dodici mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Chi concede il contributo
Il contributo è ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse stanziate, e uno sconto praticato dal venditore. E infatti per legge nell'atto di acquisto dovranno essere indicati sia lo sconto praticato sia il contributo statale. Attenzione: il contributo del venditore all'operazione non esclude la possibilità di applicare ulteriori sconti o promozioni messe in atto dalla Casa costruttrice.

Prenotazione del contributo
Dato che i fondi sono limitati, è stato necessario istituire un sistema di monitoraggio per informare gli interessati, in tempo reale, della disponibilità di risorse e, soprattutto, per prenotare il contributo, visto che normalmente i veicoli hanno tempi di consegna piuttosto lunghi. Per questo motivo i venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, hanno potuto registrarsi al sistema informatico del ministero dello sviluppo economico fin dal 20 febbraio scorso secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it.
A partire dalle 9 del 14 marzo il contributo potrà essere prenotato sul sito del ministero dal venditore precedentemente registrato. Il venditore, secondo la disponibilità di risorse, otterrà una ricevuta di registrazione della prenotazione che dovrà "esercitare" entro i successivi 90 giornicomunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.
Attenzione: se il veicolo nuovo è immatricolato fuori tempo massimo, cioè dopo il 90° giorno dalla prenotazione, il contributo statale non sarà erogato. Per questo motivo è opportuno far inserire nel contratto d'acquisto una clausola che ne limiti l'efficacia all'ottenimento effettivo del bonus, cioè all'immatricolazione entro i successivi 90 giorni e all'effettiva prenotazione dello stesso, da provare mediante ricevuta da allegare al contratto stesso.

Obblighi del venditore
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione (se questa è prevista) e devono essere siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.
I veicoli da consegnare al demolitore non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Tutte le informazioni sull'iniziativa sono comunque disponibili su www.bec.mise.gov.it/site/bec/home.html

 


 



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- elenco normativa di riferimento >>
studio abilitato allo Sportello telematico dell'automobilista con matricola AGVA0001 dal 15/02/1992 studio consorziato Sermetra Associato Unasca