Attenzione: dal 7/8/2013 le scadenze delle
CQC sono state prorogate: vedi
tabella casistiche >> - vedi
Decreto 6/8/13>>
Vedi circolare 300A
del 9/9/2013 per valida' in ambito nazionale
INDIPENDENTEMENTE
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE E DI RILASCIO LE SCADENZE RIPORTATE SULLA
CQC SONO:
• 09/09/2013 [2015]
PER IL TRASPORTO DI PERSONE
• 09/09/2014 [2016]PER
IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE
Le CQC sono state rilasciate:
• a conducenti residenti in Italia, su esibizione documentale di
un certificato di abilitazione professionale di tipo KD posseduto alla
data del 9 settembre 2008;
• a conducenti residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea
o alla Spazio Economico Europeo, in possesso alla data del 9 settembre
2008 di patente di categoria D1, D1+E, D o D+E e dipendenti con qualifica
d'autista da impresa avente sede in Italia;
• a conducenti residenti in uno Stato extra-UE, su esibizione di
abilitazione rilasciata dallo Stato di residenza - equipollente al certificato
di abilitazione professionale di tipo KD italiano - posseduta alla data
del 9 settembre 2008 e dipendenti con qualifica d'autista da impresa avente
sede in Italia.
I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque
anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione
periodica, solo teorico che consiste nell'aggiornamento professionale
che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali
per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla
sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
Il corso per il rinnovo della CQC della durata di 35 ore può essere
effettuato :
• a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità
della CQC: in tale caso si possono continuare a guidare professionalmente
veicoli per trasporto di persone o cose;
• dopo la scadenza della CQC ma entro due anni: in tale caso dopo
la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli
per trasporto di persone o cose fino all’avvenuto rinnovo;
• oltre due anni dalla scadenza: in tale caso, occorre anche sostenere
l'esame ed è preclusa la guida professionale di veicoli per trasporto
di persone o cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento
dell'esame.
La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di
68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente
di categoria D .
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli
allievi un attestato di frequenza che permettera' di ottenere la nuova
CQC rinnovata con le seguenti decorrenze:
- dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il
corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza ;
- dalla data di rilascio di attestato di fine corso, se il corso è
stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC .In questo
caso è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto
professionale di cose o persone;
- dalla data di superamento dell’esame, per la CQC scaduta da oltre
due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.
Il possesso della patente di categoria “C” italiana può
essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria
“D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente all’1
ottobre 2004 (DM 30/09/2003 n° 40T).
Il conducente di età inferiore a 21 anni, titolare di patente
di categoria C o CE, per ottenere la CQC, deve essere in possesso anche
del CAP di tipo KC.
Per i titolari di CQC per trasporto di persone, che prima del 09/09/2013
dovessero raggiungere i 65 anni di età, la scadenza sarà
quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.
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