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LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 214 - S.O. 276/L alla G.U. 300 del 27/12/2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti ubblici. (11G0256)
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
-- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Norme in materia tributaria) -
comma da 1. - 20 (omissis).
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della
tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo
superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato.
A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica
di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza
del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire
con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con
l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale
si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
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