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breve riassnto dei veicoli obbligati / esentati:

VEICOLI OBBLIGATI

Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci quando i relativi conducenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere montato e utilizzato un dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).
In particolare, sono obbligati ad avere a bordo un dispositivo di controllo funzionante i veicoli, immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea adibiti a:
- trasporto di merci (ovvero trattori) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi
agganciato;
- trasporto di persone con oltre 9 posti, e quindi autobus, compresi scuolabus, immatricolati in :
- servizio di noleggio con conducente ,
- servizi regolari , con percorso da capolinea a capolinea maggiore di 50 km,
- corse fuori linea,
- uso proprio ;
- uso speciale, attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, quando operano a una distanza superiore a 100 km dalla propria sede
o base operativa (definiti "carri attrezzi");
- trasporto non commerciale di beni di uso privato, organizzati per soddisfare esigenze personali del proprietario o del conducente del veicolo
aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.

Veicoli con esenzioni nazionali

Il regolamento (CE) n. 561/2006 consente a ciascuno Stato membro dell'Unione europea di derogare alle disposizioni in materia sociale
relative al trasporto di persone o cose . Sulla base della facoltà di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l'obbligo di installazione o di utilizzazione di un dispositivo di controllo.
L'esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo):
- fognature, protezione contro le inondazioni,
- acqua, gas, elettricità,
- rete stradale,
- nettezza urbana,
- telegrafi, telefoni,
- radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
- veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida purché, durante gli esami o le esercitazioni, non siano contestualmente utilizzati anche per il
trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 15 marzo 2006, n. 561/2006/CE
(G.U.C.E. n. L 102 dell’11.4.2006)



relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione l’8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
[1] Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti in tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati.
[2] La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002 , concernente organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto prevede che gli Stati membri adottino le misure che limitino il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.
[3] Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.
[4] Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che le regole vigenti vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare.
[5] Occorre che le disposizioni contenute nel presente regolamento non ostino a che datori di lavoro e lavoratori possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.
[6] È opportuno definire con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione del regolamento, precisando le principali categorie di veicoli che vi rientrano.
[7] Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trasporto stradale effettuato sia esclusivamente all’interno della Comunità che fra Comunità, Svizzera e paesi dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
[8] Le disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parti dell’AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. È importante modificare l’AETR entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo.
[9] Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte dell’AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità o di Stati che sono parte dell’AETR.
[10] Poiché l’AETR rientra fra le materie disciplinate dal presente regolamento, la competenza per negoziare e concludere l’accordo spetta alla Comunità.
[11] Se una modifica delle regole interne comunitarie in materia richiede una corrispondente modifica dell’AETR, gli Stati membri dovrebbero procedere di comune accordo affinché tale modifica sia apportata quanto prima all’accordo, e secondo le procedure ivi previste.
[12] L’elenco delle deroghe dovrebbe essere aggiornato per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore del trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.
[13] Occorre definire esaurientemente tutti i termini chiave ed assicurare che il presente regolamento sia applicato uniformemente. Inoltre, bisogna mirare a un’interpretazione e un’applicazione uniformi del presente regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo. La definizione di "settimana" fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana.
[14] Per garantire un’attuazione efficace è essenziale che, dopo un periodo transitorio, le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli stradali, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 28 giorni precedenti.
[15] Le regole fondamentali in materia di periodi di guida devono essere rese più chiare e semplici per permetterne un’applicazione più efficace ed uniforme, grazie all’impiego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 , relativo all’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada [6] e nel presente regolamento.
Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorità degli Stati membri preposte all’applicazione si adoperano per raggiungere un’intesa comune sull’applicazione del presente regolamento.
[16] Il fatto che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l’attività di guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.
[17] Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell’esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.
[18] In molti casi le operazioni di trasporto all’interno della Comunità comportano una tratta in traghetto o per ferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare e precise in materia di periodi di riposo giornaliero e di interruzione.
[19] Nell’interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto conto dell’aumento del volume di traffico transfrontaliero nel trasporto sia di persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.
[20] La responsabilità del trasportatore dovrebbe estendersi all’impresa di trasporto, sia essa persona fisica o giuridica, senza peraltro escludere la possibilità di agire contro le persone fisiche che hanno commesso l’infrazione o che hanno istigato o in altro modo contribuito a violare le disposizioni del presente regolamento.
[21] È necessario che i conducenti che lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste le informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.
[22] Per incentivare il progresso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.
[23] Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l’evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali.
[24] Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regole dovrebbero garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo disciplinati.
[25] Per garantire che il presente regolamento sia applicato in modo efficace è auspicabile che per il controllo di tutti i servizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livello nazionale o internazionale, sia adottato lo strumento di registrazione standard.
[26] Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nell’insieme comune di misure a disposizione degli Stati membri dovrebbe essere prevista anche la possibilità di applicare il fermo al veicolo in caso di infrazione grave. Le disposizioni del presente regolamento relative a sanzioni o procedimenti non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali in materia di onere della prova.
[27] Ai fini di un’applicazione chiara ed efficace è auspicabile garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del presente regolamento. Tale responsabilità può tradursi in sanzioni penali, civili o amministrative negli Stati membri.
[28] Poiché l’obiettivo dell’azione prospettata, cioè la definizione di regole comuni chiare in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista la necessità di un’azione coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
[29] Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità di esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione [7].
[30] Poiché le disposizioni in materia di età minima dei conducenti sono incluse nella direttiva 2003/59/CE [8] e dovranno essere trasposte entro il 2009, il presente regolamento richiede unicamente disposizioni transitorie riguardanti l’età minima del personale viaggiante.
[31] Il regolamento (CEE) n. 3821/85 dovrebbe essere modificato allo scopo di precisare talune disposizioni specifiche relative alle imprese di trasporto e ai conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare le verifiche sull’osservanza delle norme in materia di periodi di guida e di riposo ai punti di controllo stradali.
[32] Ai fini della certezza del diritto, occorre altresì modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 per quanto riguarda le nuove date fissate per l’introduzione del tachigrafo digitale e la disponibilità della carta del conducente.
[33] Con l’introduzione di un dispositivo di registrazione conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica delle attività del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si consentirà in futuro un controllo più rapido e ampio su strada.
[34] La direttiva 88/599/CEE [9] prescrive per i controlli su strada unicamente il controllo dei tempi di guida giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle interruzioni. Con l’introduzione di un sistema di registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo vengono memorizzati elettronicamente e potranno essere valutati elettronicamente in loco. Ciò dovrebbe, nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi di riposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposi ottenuti quale compensazione.
[35] L’esperienza indica che l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare del tempo di guida massimo prescritto su un lasso di tempo di due settimane, può essere garantita solo se vengono eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in relazione all’intero lasso di tempo.
[36] L’applicazione delle disposizioni giuridiche relative al tachigrafo digitale dovrebbe essere coerente con il presente regolamento al fine di garantire un’efficacia ottimale in materia di monitoraggio e di applicazione di talune disposizioni in materia sociale relative ai trasporti stradali.
[37] Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e sostituirlo con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.

Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
a) esclusivamente all’interno della Comunità; o
b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

3. L’AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell’AETR;

Le disposizioni dell’AETR dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l’AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità.

Articolo 3
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Articolo 4
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "trasporto su strada": qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
b) "veicolo": veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende:
- "veicolo a motore": qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
- "trattore": qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,
- "rimorchio": qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore,
- "semirimorchio": un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore;
c) "conducente": chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare;
d) "interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
e) "altre mansioni": le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla "guida", ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE , nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
f) "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
g) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto":
- "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
- "periodo di riposo giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) "periodo di riposo settimanale": periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto":
- "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
i) "settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
j) "tempo di guida": la durata dell’attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 ; o
- manualmente come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 .
k) "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l) "periodo di guida settimanale": il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
m) "massa massima ammissibile": la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
n) "servizio regolare passeggeri": i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992 , relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus [10];
o) "multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
p) "impresa di trasporto": persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.
q) "periodo di guida": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

CAPO II
PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA,
INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

Articolo 5
1. L’età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.
2. L’età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni.
Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché:
a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio;
b) la riduzione dell’età minima miri alla formazione professionale; e
c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d’occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato membro.

Articolo 6
1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE .
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le "altre mansioni" i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di "disponibilità”, di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85 , dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.

Articolo 7
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Articolo 8
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
6-bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus [13], può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.

La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

Articolo 9
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come "altre mansioni".

CAPO III
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA DI TRASPORTO

Articolo 10
1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento.
2. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento.
5. a) Un’impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa;
ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa;
b) Nel presente paragrafo, il termine "trasferimento" corrisponde alla definizione di cui all’allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85 .
c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

 

 

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