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tempi di guida e riposo nel settore dell'autotrasporto

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Con la legge 29 luglio 2010, sono entrate in vigore le modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) che prevedono nuove disposizioni volte a tutelare il lavoro degli addetti al trasporto di cose o di persone, in base alle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

Periodo di guida giornaliera e relativo risposo:

In merito ai tempi di guida, l’art. 6 del Reg. CE n. 561/2006 stabilisce che il periodo di guida giornaliero non può superare la durata massima ordinaria di 9 ore. Viene concessa un’ estensione dell’orario di guida giornaliero fino a 10 ore solo qualora ciò non avvenga più di due volte nell’arco di una stessa settimana.

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 561/2006, gli autisti durante la loro prestazione lavorativa, dopo un periodo di guida consecutiva di quattro ore e mezza, devono osservare un’apposita interruzione, che di norma deve essere unitaria e di durata pari ad almeno 45 minuti consecutivi, ma può essere sostituita da una interruzione frazionata costituita da due distinte pause, una di almeno 15 minuti e l’altra immediatamente successiva di almeno 30 minuti.

Dal momento in cui prende il veicolo in consegna il conducente deve inoltre godere di un periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore, oppure di due periodi di riposo, uno di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore (art. 8, par. 2). Sono consentiti periodi di riposo giornaliero ridotto, ininterrotto di almeno 9 ore inferiore a 11 ore, fino a un massimo di tre volte tra due periodi di riposo settimanale (art. 8, par. 4).

Periodo di guida settimanale e relativo risposo:
Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e l’orario di lavoro dell’autista non può comunque superare il limite massimo di 60 ore stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002. Peraltro, nell’arco di due settimane consecutive, il periodo di guida (cd. “bisettimanale”) non può superare le 90 ore complessive.

Il riposo settimanale viene invece disciplinato, dall’art. 8, par. 6, del Reg. CE n. 561/2006, considerando il corso di due settimane consecutive. Nell’arco delle due settimane gli autisti devono effettuare, due periodi di riposo settimanale regolare, vale a dire con due riposi di almeno 45 ore ciascuno oppure un periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (riduzione compensata da un riposo equivalente preso non oltre la fine della terza settimana successiva).

Deroghe specifiche ai limiti di guida e ai riposi minimi sono riconosciute dall’art. 12 del Reg. CE n. 561/2006 nei casi in cui il conducente si trova costretto a proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l’automezzo o per il carico a condizione che non si trovi in situazione da compromettere la sicurezza stradale e annoti tempestivamente sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico (disco) o sul nastrino di stampa del cronotachigrafo digitale il motivo esatto della deroga.

Alle violazioni delle disposizioni comunitarie relative all’autotrasporto (superamento dei limiti massimi dei tempi di guida settimanali e giornalieri, omesso riposo settimanale e giornaliero) fanno seguito, oltre alle sanzioni amministrative previste, anche, in capo a ciascun conducente, la decurtazione dei “punti” dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, da 1 a 10, in modo graduato rispetto alla gravità della condotta illecita. Per la contestuale sussistenza di più violazioni si possono decurtare al massimo 15 punti (art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992

 

studio abilitato allo Sportello telematico dell'automobilista con matricola AGVA0001 dal 15/02/1992 studio consorziato Sermetra Associato Unasca