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scarica il prospetto riepilogativo >> Con la legge 29 luglio 2010, sono entrate in vigore le modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) che prevedono nuove disposizioni volte a tutelare il lavoro degli addetti al trasporto di cose o di persone, in base alle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Periodo di guida giornaliera e relativo risposo: Periodo di guida settimanale e relativo risposo: Il riposo settimanale viene invece disciplinato, dall’art. 8, par. 6, del Reg. CE n. 561/2006, considerando il corso di due settimane consecutive. Nell’arco delle due settimane gli autisti devono effettuare, due periodi di riposo settimanale regolare, vale a dire con due riposi di almeno 45 ore ciascuno oppure un periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (riduzione compensata da un riposo equivalente preso non oltre la fine della terza settimana successiva). Deroghe specifiche ai limiti di guida e ai riposi minimi sono riconosciute dall’art. 12 del Reg. CE n. 561/2006 nei casi in cui il conducente si trova costretto a proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l’automezzo o per il carico a condizione che non si trovi in situazione da compromettere la sicurezza stradale e annoti tempestivamente sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico (disco) o sul nastrino di stampa del cronotachigrafo digitale il motivo esatto della deroga.
Alle violazioni delle disposizioni comunitarie relative all’autotrasporto
(superamento dei limiti massimi dei tempi di guida settimanali e giornalieri,
omesso riposo settimanale e giornaliero) fanno seguito, oltre alle sanzioni
amministrative previste, anche, in capo a ciascun conducente, la decurtazione
dei “punti” dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione
del conducente, da 1 a 10, in modo graduato rispetto alla gravità della
condotta illecita. Per la contestuale sussistenza di più violazioni si
possono decurtare al massimo 15 punti (art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992
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